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Gentili Colleghi,

Con riferimento alla fine del triennio formativo 2020-2022 ed in applicazione all’art. 17 del Regolamento CONAF 2013, il Consiglio, nella seduta dello scorso 18/1 ha deliberato quanto segue:

  • per gli iscritti la cui inadempienza formativa è contenuta entro i 4 CFP il recupero di quanto mancante deve essere concluso entro il 30/6/2023;
  • per gli iscritti la cui inadempienza formativa va dai 4,1 CFP in poi il recupero di quanto mancante deve essere concluso entro il 31/12/2023.

Entro i termini di cui sopra il Consiglio, fatte le opportune verifiche attuerà le disposizioni di cui al Regolamento della Formazione.

Siamo tutti invitati a consultare gli art. 18 del Regolamento per la Formazione Permanente del CONAF 2013 e gli artt.li 18 e 18 bis del Regolamento per la Formazione Permanente del CONAF 2022.

Si ricorda che sono esonerati di diritto dall’obbligo formativo i pubblici dipendenti e i dipendenti di enti privati che non esercitano la professione e che hanno comunicato e aggiornato il proprio stato giuridico professionale all’Ordine e sul SIDAF.

I Regolamenti citati sono consultabili nella apposita sezione di questo sito