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Oggetto: Competenze professionali del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale su impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico).

Egregio Presidente Vigo,

con la presente rispondiamo alla vostra lettera del 30 settembre scorso (vs. prot. 1152/13/PEC) in cui si chiedeva di esprimere parere in merito alle competenze professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali riguardo alla progettazione, calcoli statici ed elettrici delle strutture, piano di manutenzione e studio di fattibilità di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in seguito ad una richiesta di chiarimenti da parte dell’Assessorato delle Risorse Agricole e  Alimentari della Regione Sicilia.

In base a quanto specificato alle lettere d) u)  e cc) del nostro ordinamento professionale (Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152) senza alcun di dubbio è possibile affermare che il dottore agronomo ed il dottore forestale sono soggetti abilitati alla progettazione di edifici e degli impianti ad essi pertinenti:

lettera d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

lettera u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n.64;

lettera cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni  con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939 n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

Tuttavia, rispetto alla materia specifica da affrontare, la casistica è molto ampia e non è pertanto sufficiente richiamare unicamente il nostro ordinamento per rispondere univocamente al quesito: alcune limitazioni infatti posso derivare dal dimensionamento dell’opera da progettare e dei suoi relativi calcoli elettrici.

Essendo l’impianto fotovoltaico o eolico un impianto di produzione di energia elettrica si deve fare riferimento al decreto Ministeriale (MISE) 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

In particolare l’art. 4 del citato DM 37 / 2008 individua le competenze professionali, mentre il successivo articolo 5, proprio in tema di progettazione di impianti, precisa che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto è redatto da un “professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice”.

Quindi l’art. 5, comma 2 del DM 37/2008 chiarisce che, la progettazione dell’impianto, rientra nella sola competenza professionale del professionista iscritto all’albo qualora la potenza dell’impianto ecceda i 6 KW di potenza.

Il solo professionista iscritto all’albo potrà, dunque, progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 6 KW, mentre per quelli di potenza inferiore la progettazione potrà essere eseguita dal tecnico abilitato dipendente dell’azienda installatrice.

Gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37/08 devono avere soddisfatte, contemporaneamente, le seguenti condizioni (art. 1, comma 2, alla lett. a):

1. l’impianto deve avere una potenza nominale inferiore o uguale a 20 kW;

2. almeno una parte dell’energia prodotta deve essere utilizzata ad uso e consumo dell’autoproduttore;

3. l’impianto deve essere posto al servizio dell’edificio (vale a dire sull’edificio medesimo o su una superficie di pertinenza);

4. il D.M. 37/08 non trova applicazione tutta l’energia prodotta viene immessa nella rete di distribuzione.

Per ptere chiarire cosa s’intenda con la dizione “… professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta …”, facciamo riferimento al comma 348 della Finanziaria 2007 che stabilisce che “la rispondenza dell’intervento (…) è asseverata da un tecnico abilitato (…)”; quindi è il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 che fornisce, all’art. 1 comma 6, la definizione di “tecnico abilitato”:

“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla PROGETTAZIONE di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali (così come modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 – in vigore dal 15/01/2008”.

Quindi:

1) un tecnico NON abilitato alla progettazione di edifici NON viene riconosciuto come qualificato ad osservare l’intervento su edifici;

2) un tecnico NON abilitato alla progettazione di impianti NON viene riconosciuto come qualificato ad osservare l’intervento su impianti.

Si deve pertanto concludere che:

– per la progettazione di edifici ed impianti si debba  fare riferimento agli ordinamenti professionali e che pertanto i dottori agronomi ed i dottori forestali risultano abilitati alla progettazione sia di edifici che di impianti annessi;

– comunque è il professionista iscritto all’albo che in virtù dell’iscrizione, attesta, apponendo la propria firma e timbro, di avere le competenze necessarie e sufficienti alla verifica degli impianti non riscontrandosi in nessun punto del corpo legislativo alcun tipo di limitazione rispetto a classi di laurea o iscrizioni a specifici ordini professionali per questo aspetto;

– sotto il profilo normativo non vi sono specifiche indicazioni o limitazioni in ordine alla competenza dei dottori agronomi e forestali nell’ambito della progettazione di impianti elettrici. Per quanto attiene infatti alle costruzioni rurali ed alle industrie agrarie e forestali, l’art. 2 comma 2, lettera d) della 3/1976 e s.m.i. parla genericamente di “progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo di lavori relativi alle costruzioni rurali (…) nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche, e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale”. Non essendoci precedenti giurisprudenziali in questi termini, è possibile pertanto far rientrare nella nozione di “lavori relativi” anche la progettazione d impianti elettrici.

– secondo quanto stabilito dall’art.1, comma 2), alla lett. a) del D.M. 37/2008 il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste limitatamente ad una potenza nominale inferiore o uguale a 20 kW.

Giova infine puntualizzare la competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali in materia di verifica e collaudi. Tale competenza infatti è riconosciuta, oltre che dall’art. 2 della L. 3/1976 e s.m.i. e dall’art. 188 del DPR 554/99 ora abrogato (che al comma 2 riconosce quale requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo la laurea in Scienze Agrarie e Forestali), dal D.M. 6 aprile 2000 (in G.U. 4 maggio, n. 102), che dispone che “gli iscritti agli albi professionali che nell’ambito delle rispettive competenze professionali e sotto la propria responsabilità a norma dell’art. 348 c.p. ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza”.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

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